1. Interpretazione

1.1 Ai fini delle presenti Condizioni, salvo diversa esigenza del contesto, le seguenti espressioni assumeranno i seguenti significati: “SOCIETÀ” significa COBA INTERNATIONAL LIMITED (registrata in Inghilterra con il numero 05040384), la cui sede legale si trova a Marlborough Drive, Churchill Way Industrial Estate, Fleckney, Leicestershire, LE8 8UR, e/o COBA PLASTICS LIMITED (registrata in Inghilterra con il numero 00885482), la cui sede legale si trova a Marlborough Drive, Churchill Way Industrial Estate, Fleckney, Leicestershire, LE8 8UR, e/o COBA EUROPE LIMITED (registrata in Inghilterra con il numero 05040377), la cui sede legale si trova a Marlborough Drive, Churchill Way Industrial Estate, Fleckney, Leicestershire, LE8 8UR, e/o Copely Developments Ltd (registrata in Inghilterra con il numero 7035172), la cui sede legale si trova a Marlborough Drive, Churchill Way Industrial Estate, Fleckney, Leicestershire, LE8 8UR, e/o COBA PLASTICS MOULDING LIMITED (registrata in Inghilterra con il numero 10359582), la cui sede legale si trova a Marlborough Drive, Fleckney, Leicestershire, LE8 8UR; termini e condizioni di vendita standard delineati nel presente documento e tutti gli altri termini e condizioni specificati dalla Società alla ricezione dell’ordine; “INFORMAZIONI CONFIDENZIALI” significa tutte le informazioni (tanto scritte quanto orali o su supporti magnetici o di altro tipo) fornite in questo momento o in qualunque momento del futuro dalla Società al Cliente o che sono correlate alla Società ed entrano in possesso del Cliente, incluse, senza limitazioni, informazioni commerciali, finanziarie, tecniche o di marketing, dati, know-how, processi, design, proprietà intellettuale, elenchi di clienti, disegni, campioni e specifiche e qualunque altro materiale che riporti o includa informazioni correlate alla Società o alle sue merci; “CONTRATTO” significa qualunque contratto per la fornitura delle Merci della Società al Cliente; “CLIENTE” significa l’individuo, l’azienda, la società o qualunque parte con cui la Società stipuli un contratto; “MERCI” significa qualunque merce e qualunque lotto di merci o parte di esse che la Società abbia concordato di fornire ai sensi del Contratto; “INCOTERMS” significa le norme internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali della Camera di commercio internazionale in vigore alla data di stipula del Contratto; “DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE” significa qualunque marchio commerciale, diritti su design, presentazioni, nomi commerciali o di dominio, diritti d’autore, diritti d’autore futuri, brevetti, diritti su database (registrati o meno) e qualunque domanda di registrazione o diritto a presentare domanda di registrazione per quanto sopra citato, diritti su invenzioni, software, know-how, segreti commerciali e altre informazioni confidenziali e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale di natura simile o corrispondente che possano sussistere, ora o in futuro, in qualunque parte del mondo; “ACCORDO INTERNAZIONALE DI FORNITURA” significa il tipo di contratto descritto nella Sezione 26(3) dell’Unfair Contract Terms Act 1977; “LOCALI” sono i locali in cui sono immagazzinate le proprietà del Cliente; “PREVENTIVO” è il preventivo emesso dalla Società al Cliente in correlazione alla fornitura delle Merci; “PER ISCRITTO” include le trasmissioni via telex, cavo, fax e mezzi di comunicazione paragonabili, escluse le e-mail.

1.2 Qualunque riferimento nelle presenti Condizioni a una legge o a una disposizione legislativa si intende, salvo diversa esigenza del contesto, come riferimento a tale legge o disposizione legislativa così come emendata, reintrodotta, consolidata, modificata, sostituita o ampliata in tale momento.

1.3 Le intestazioni nelle presenti Condizioni sono fornite esclusivamente per fini di praticità e non incidono sulla loro interpretazione.

1.4 I riferimenti alle clausole si intendono come riferimenti alle clausole delle presenti Condizioni, salvo diversamente specificato.

1.5 In queste Condizioni, i riferimenti al genere maschile includono quello femminile e quello neutro, e il singolare include il plurale e viceversa, a seconda di quanto richiesto o ammesso dal contesto.

2. Termini del Contratto, variazioni e dichiarazioni

2.1 Tutti i Contratti sono soggetti alle presenti Condizioni e, fatta eccezione per quanto disposto nella clausola 2.3, nessun rappresentante o agente della Società ha la facoltà di accettare termini o di effettuare dichiarazioni difformi dalle presenti Condizioni né di stipulare nessun Contratto se non ai sensi di queste Condizioni stesse.

2.2 Salvo se diversamente concordato per iscritto da parte di un dirigente della Società, ai sensi della clausola 2.3 il Contratto sarà soggetto alle presenti Condizioni con l’esclusione di tutti gli altri termini e condizioni (inclusi termini o condizioni che il Cliente pretenda di applicare in virtù di qualunque ordine d’acquisto, conferma d’ordine, specifiche o trattative precontrattuali) o di tutti i termini contraddittori impliciti per legge o pratiche commerciali, usanze o corso di trattative.

2.3 Le presenti Condizioni si applicano a tutte le vendite della Società e qualunque variazione delle presenti Condizioni e qualunque dichiarazione relativa alle Merci non produce alcun effetto, salvo se espressamente accordato per iscritto e firmato da un dirigente della Società.

2.4 Per dissipare qualunque dubbio, se la Società non ha fornito alcuna conferma per iscritto dell’ordine del Cliente, le presenti Condizioni si applicheranno comunque al Contratto.

3. Preventivi

3.1 Nessun ordine relativo a nessun preventivo o documento di altra natura sarà vincolante per la Società a meno che tale ordine venga accettato dalla Società ai sensi della clausola 3.4, e solo dopo tale accettazione. Nel caso in cui la Società lo richieda, gli ordini effettuati a voce devono essere confermati per iscritto dal Cliente.

3.2 Qualunque preventivo fornito dalla Società in relazione al prezzo delle Merci e al momento o periodo di tempo della consegna delle Merci si basa sulle condizioni pertinenti e sulle informazioni note alla Società in quel momento e non costituisce un’offerta. Salva revoca preventiva o salvo diversamente concordato per iscritto, qualunque preventivo è valido per un periodo di 30 giorni o, in caso di lasso di tempo diverso, per il periodo riportato nel preventivo. Ad ogni modo, tutti i preventivi e tutti gli ordini sono subordinati a revoca o modifica, in toto o in parte, da parte della Società in qualunque momento.

3.3 Nessun ordine accettato dalla Società può essere annullato dal Cliente, a meno che la Società non autorizzi tale annullamento Per Iscritto e che il Cliente non indennizzi totalmente la Società per tutte le perdite (incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le perdite di profitto), i costi (incluso il costo della manodopera e dei materiali utilizzati), i danni, gli oneri e le spese sostenute dalla Società a causa dell’annullamento.

3.4 Ciascun ordine effettuato dal Cliente per le Merci è considerato un’offerta da parte del Cliente all’acquisto delle Merci sulla base di queste Condizioni.

3.5 La quantità e la descrizione delle Merci e le loro specifiche corrispondono a quanto riportato nel Preventivo o nella conferma dell’ordine emessa dalla Società.

3.6 Tranne quanto incluso nel Preventivo mediante riferimento specifico, tutte le specifiche, i disegni, i dettagli del peso, le forme, le descrizioni, le illustrazioni, i prezzi e gli altri materiali pubblicitari contenuti nei cataloghi o nelle brochure della Società sono prodotti o pubblicati con il solo scopo di fornire un’idea approssimativa delle Merci ivi descritte e non costituiscono una dichiarazione né fanno parte del Contratto.

3.7 Ferme restando le clausole 2.1 e 2.3, qualunque consiglio o raccomandazione forniti dalla Società, dai suoi dipendenti o dai suoi agenti al Cliente, ai suoi dipendenti o ai suoi agenti in merito allo stoccaggio, all’applicazione o all’utilizzo delle Merci che non sia confermato Per Iscritto dalla Società viene seguito o applicato dal Cliente interamente a suo rischio e, di conseguenza, la Società declina qualunque responsabilità per eventuali consigli o raccomandazioni non confermati in tale senso.

3.8 Qualunque errore tipografico, materiale o di altra natura o qualunque omissione nella letteratura delle vendite, nei preventivi, nel listino prezzi, nelle accettazioni delle offerte, nelle fatture o in qualunque altro documento o informazioni forniti dalla Società è soggetto a correzione senza alcuna responsabilità da parte della Società. Inoltre, la Società si riserva il diritto di correggere qualunque errore materiale o tipografico commesso dai suoi dipendenti in qualunque momento.

4. Specifiche, istruzioni o progetti

4.1 Se le Merci devono essere fabbricate dalla Società in conformità a una specifica, istruzione o progetto fornito dal Cliente o da una parte terza per conto del Cliente:

  • 1.1l’idoneità, la precisione e la completezza dei termini di qualunque ordine, specifica, istruzione, disegno o progetto saranno responsabilità del Cliente;
  • 1.2il Cliente indennizzerà la Società per eventuali violazioni, effettive o presunte, di diritti di proprietà intellettuale di una parte terza e per eventuali perdite, danni o spese che possa dover sostenere a causa di tali violazioni effettive o presunte in qualunque paese;
  • 1.3il Cliente indennizzerà la Società per eventuali perdite, danni o spese a fronte di eventuali responsabilità che derivino in qualunque paese dalla fabbricazione delle Merci in conformità a tali specifiche, istruzioni, disegni o progetti.

4.2 La Società si riserva il diritto di apportare alle specifiche delle Merci qualunque modifica che sia necessaria ai fini della conformità a qualunque disposizione CE o legislativa applicabile o, nei casi in cui le Merci debbano essere fornite nel rispetto delle specifiche della Società, che non incida materialmente sulla loro qualità o sulle loro prestazioni.

4.3 Il Cliente fornirà i dettagli delle istruzioni e delle specifiche e qualunque informazione necessaria correlata alle Merci in tempo ragionevole per consentire alla Società di completare lo sviluppo del progetto e la produzione delle Merci entro il periodo di tempo preventivato dalla Società ai sensi della clausola 7.3.

4.4 Laddove appropriato, la Società implementerà il Processo di Approvazione delle Parti di Produzione (“PPAP”, dall’inglese Production Part Approval Process), in base al quale si forniranno piani dettagliati, campioni, disegni, descrizioni, illustrazioni, dimensioni, particolari e/o prototipi delle Merci (i “Materiali”) per ottenere l’approvazione del Cliente dopo la ricezione delle istruzioni e/o delle specifiche del Cliente. Il Cliente approverà i Materiali entro il lasso di tempo stipulato dal Cliente e, ad ogni modo, in un tempo ragionevole, tale da consentire alla Società di consegnare le Merci a tempo.

4.5 Tutti i Materiali forniti dalla Società al Cliente ai sensi della clausola 4.4 sono solo indicativi e prodotti esclusivamente con lo scopo di fornire un’idea approssimativa delle Merci ivi descritte. Non devono essere considerati vincolanti nei dettagli e la Società declina qualunque responsabilità per eventuali errori o omissioni.

5. Prezzo delle Merci

5.1 Ferma restando la clausola 3.2, il prezzo delle Merci è il prezzo preventivato dalla Società o, laddove non sia stato preventivato alcun prezzo (o laddove un prezzo preventivato non sia più valido), il prezzo concordato tra le parti Per Iscritto prima della stesura del Contratto e in base al quale la Società emette fattura al Cliente in conformità alla clausola 6.1.

5.2 La Società si riserva il diritto e avrà diritto, informando il Cliente in qualunque momento prima della consegna delle Merci, ad aumentare il prezzo delle Merci a seguito di qualunque aumento del costo sostenuto dalla Società dovuto a qualunque fattore che esuli dal controllo della Società stessa, incluse, senza alcuna limitazione, regolazioni monetarie, un aumento dei costi sostenuti dalla Società per la manodopera, per l’acquisto o per la fornitura delle merci, per i materiali (incluse, senza alcuna limitazione, le materie prime) o per i servizi, o qualunque altro costo di produzione (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualunque aumento derivante da errori, inadeguatezze o modifiche a qualunque specifica, istruzione, informazione o progetto fornito dal Cliente e se richiesto o meno dal Cliente, da un’altra parte terza o da altri), qualunque modifica alle date di consegna o alle quantità, o qualunque ritardo causato da qualunque istruzione o dall’impossibilità per il Cliente di fornire informazioni o istruzioni adeguate alla Società, o qualunque modifica a imposte, dazi doganali, spese di trasporto, premi assicurativi o tassi di cambio. Tali prezzi più elevati validi alla data della consegna delle Merci da parte della Società sostituiscono il prezzo precedente del Contratto.

5.3 Il prezzo delle Merci non comprende: (i) qualunque imposta sul valore aggiunto e tutte le imposte, i dazi e altre tasse governative; e (ii) a eccezione dei casi in cui le parti convengano diversamente, tutti i costi o gli oneri correlati al carico, lo scarico, il trasporto e l’assicurazione; tutte queste somme saranno versate dal Cliente in aggiunta al momento del pagamento delle Merci.

6. Termini di pagamento

6.1 Fatti salvi eventuali termini speciali concordati Per Iscritto tra il Cliente e la Società, la Società ha diritto a emettere fattura al Cliente per le Merci nel momento in cui il Cliente effettua l’ordine o in qualunque altro momento successivo; inoltre, alla Società è consentita l’emissione di fatture per le Merci in un’unica soluzione o a rate, ad esclusiva discrezione della Società stessa.

6.2 La Società si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di poter saltuariamente richiedere il pagamento e di essere pagata dal Cliente nel momento stesso in cui il Cliente effettua l’ordine delle Merci. Fermo restando quanto summenzionato, il Cliente paga il prezzo delle Merci e (laddove applicabile) qualunque tassa prevista ai sensi della clausola 7.8.1 entro la fine del mese successivo a quello della fattura delle Merci e la Società ha diritto a recuperare tale somma, anche se la consegna non è ancora avvenuta e/o se la proprietà delle Merci non è passata al Cliente. Il momento del pagamento del prezzo costituisce l’essenza del Contratto. Si emetteranno le ricevute per i pagamenti solo su richiesta.

6.3 Nessun pagamento sarà considerato ricevuto fino all’avvenuta ricezione dei fondi disponibili da parte della Società. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico nella valuta specificata dalla Società, tranne nei casi in cui la Società accetti Per Iscritto una valuta diversa. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le spese bancarie e di qualunque altra spesa correlata ai pagamenti versati alla Società.

6.4 Se il Cliente non effettua un pagamento nella data stipulata, la Società, fermo restando qualsivoglia altro diritto o rimedio di cui disponga, ha diritto a:

  • 4.1sospendere qualunque esecuzione futura del Contratto in questione o di qualunque altro contratto con il Cliente;
  • 4.2trattenere qualsiasi pagamento effettuato dal Cliente per coprire il costo delle Merci (o delle merci fornite nel quadro di qualunque altro contratto tra il Cliente e la Società), alle condizioni ritenute opportune dalla Società (a prescindere da qualunque appropriazione presunta del Cliente); e
  • 4.3addebitare al Cliente gli interessi (tanto prima quanto dopo un’eventuale sentenza) sulla somma non pagata, saltuariamente ad un tasso maggiorato del tre per cento annuo rispetto al tasso di base della Banca d’Inghilterra o al tasso applicabile ai sensi del Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (scegliendo il valore superiore), fino al versamento completo del pagamento (ai fini del calcolo degli interessi, ogni porzione di mese viene computata come mese intero).

6.5 Il Cliente effettua tutti i pagamenti dovuti ai sensi del Contratto o di qualunque altro contratto con la Società senza alcuna detrazione a fronte di compensazioni, contestazioni, sconti, riduzioni o altro, a meno che il Cliente non produca una valida ordinanza di tribunale che ingiunga il versamento dalla Società al Cliente di una somma equivalente a tale detrazione.

6.6 Tutti i pagamenti effettuabili a favore della Società ai sensi del Contratto diventano immediatamente esigibili al momento della risoluzione del contratto, a prescindere da qualunque altra disposizione.

7. Consegna

7.1 Salvo diversamente concordato Per Iscritto dalla Società, la consegna delle Merci avviene nel luogo di attività della Società e la Società invierà una notifica al Cliente quando le Merci saranno pronte per essere ritirate. Laddove la Società accetti di consegnare le Merci a un indirizzo riportato sull’ordine o altrimenti concordato Per Iscritto dalla Società, la Società specifica la modalità di consegna e il corriere e, salvo nei casi in cui le parti si accordino diversamente, il corriere è l’agente del Cliente (e non l’agente della Società) e la consegna viene comunque intesa come avvenuta nel luogo di attività della Società.

7.2 Il Cliente provvederà a fornire a proprie spese le attrezzature e la manodopera adeguate e idonee per il carico e lo scarico delle Merci nel luogo della consegna.

7.3 Qualunque data preventivata o specificata dalla Società per la consegna delle Merci è solo indicativa e l’ora della consegna non rappresenta un termine essenziale né lo diventa mediante avviso. Se non è specificata alcuna data per la consegna, questa avverrà entro un lasso di tempo ragionevole. Le Merci potrebbero essere consegnate dalla Società in anticipo rispetto alla data di consegna preventivata, fornendo al Cliente un preavviso ragionevole.

7.4 Se il Contratto è un Contratto Internazionale di Fornitura, si sottintende che tale Contratto includerà l’edizione più recente degli Incoterms attuali alla data del Contratto, salvo che, in caso di difformità tra gli Incoterms e qualunque termine esplicito del Contratto, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo. La Società non è in alcun modo tenuta a fornire al Cliente il preavviso specificato nella Sezione 32(3) del Sale of Goods Act 1979.

7.5 Se la Società consegna al Cliente una quantità di Merci fino al 5% in più o in meno rispetto alla quantità ordinata dal Cliente, il Cliente non avrà diritto a contestare o a rifiutare le Merci né nessuna porzione delle stesse in virtù dell’eccesso o dell’ammanco e pagherà tali Merci alla tariffa proporzionale del Contratto.

7.6 Laddove le Merci debbano essere consegnate in lotti, ciascuna consegna costituisce un contratto a parte e l’impossibilità da parte della Società di consegnare uno o più lotti in conformità alle presenti Condizioni o qualunque contestazione da parte del Cliente in merito a uno o più lotti non darà diritto al Cliente di ritenere l’intero Contratto risolto.

7.7 Il Cliente prenderà in carico la consegna delle Merci entro 5 giorni lavorativi dalla notifica della Società sulla disponibilità delle Merci per la consegna e il Cliente ritirerà le Merci nella fascia oraria consentita dalla Società al Cliente per il ritiro. Inoltre, il Cliente prende atto del fatto che gli sarà concesso il ritiro delle Merci solo previa fornitura del numero di riferimento per il ritiro di tali Merci attribuitogli dalla Società.

7.8 Se per qualunque ragione il Cliente non riuscisse a ritirare o prendere in carico la consegna delle Merci nella fascia oraria stabilita dalla Società o se non accettasse la consegna delle Merci quando sono pronte per la consegna, o se la Società non fosse in grado di consegnare le Merci a tempo in quanto il Cliente non ha fornito istruzioni, documenti, licenze o autorizzazioni adeguate, fermo restando qualsivoglia altro diritto o rimedio di cui la Società disponga:

  • 8.1la Società potrebbe immagazzinare le Merci fino all’effettiva consegna, nel cui caso il Cliente sarà responsabile di tutti i costi e di tutte le spese correlate (inclusi, senza limitazione, lo stoccaggio e l’assicurazione) e la Società avrà diritto ad addebitare mediante fattura al Cliente tali costi e spese posticipatamente ogni mese;
  • 8.2ad eccezione dei casi in cui si applichi la clausola 7.8.4, il rischio correlato alle Merci passerà al Cliente (inclusi i casi di perdite o danni causati da negligenza della Società);
  • 8.3ad eccezione dei casi in cui si applichi la clausola 7.8.4, le Merci saranno considerate consegnate;
  • 8.4la Società potrebbe vendere le Merci al miglior prezzo prontamente ottenibile e (dopo aver detratto tutte le spese ragionevoli di stoccaggio e vendita) informare il Cliente dell’eccedenza rispetto al prezzo del Contratto o addebitare al Cliente eventuali quantitativi mancanti rispetto al prezzo stipulato nel Contratto.

8. La proprietà del Cliente

8.1 La Società vigilerà con ragionevole diligenza sulla proprietà del Cliente mentre si trova in possesso della Società, sotto il suo controllo o sotto la sua custodia; tuttavia, salvo se diversamente concordato per iscritto, i rischi correlati alla proprietà del Cliente resteranno del Cliente stesso e tutte le sostituzioni, le modifiche e le riparazioni effettuate sulla proprietà del Cliente saranno responsabilità del Cliente. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alla proprietà del Cliente, a meno che tali perdite o danni non siano il risultato di una negligenza della Società.

8.2 Il Cliente verificherà che la proprietà del Cliente sia idonea per l’uso da parte della Società nell’esecuzione del Contratto; la Società, dal canto suo, si sforzerà ragionevolmente per verificare gli aspetti pertinenti della proprietà del Cliente, ma non accetterà alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza.

8.3 Il Cliente si impegna a tenere completamente indenne la Società da tutte le responsabilità, le perdite, i danni, le lesioni, le contestazioni, le azioni legali, le richieste, le spese o i procedimenti imputati o sostenuti o pagati dalla Società come conseguenza o in relazione all’uso da parte della Società della proprietà del Cliente o in relazione a qualunque danno causato ai Locali durante la rimozione, lo spostamento o la manomissione della proprietà del Cliente da parte del Cliente o di un suo rappresentante autorizzato.

8.4 La Società (fermo restando qualsivoglia altro rimedio di cui disponga) gode di un diritto di pegno generale su tutta la proprietà del Cliente in suo possesso (per qualunque ragione) in relazione a tutte le somme che il Cliente deve alla Società.

8.5 Ferma restando la clausola 14.1, solo gli attrezzi, i disegni e le altre attrezzature specificamente create o fabbricate dalla Società per il Cliente in correlazione alle Merci e addebitate separatamente e in toto al Cliente diventeranno, una volta pagate dal Cliente, proprietà del Cliente.

8.6 La Società si riserva il diritto di distruggere o altrimenti smaltire la proprietà del Cliente in suo possesso o sotto la sua custodia (che sia di proprietà del Cliente o meno) dalla quale il Cliente non abbia richiesto alcuna fabbricazione di Merci per un periodo pari o superiore a 1 anno.

8.7 A patto che la proprietà della Società in possesso della Società non sia più richiesta in correlazione a un Contratto e fornendo alla Società un preavviso scritto di 10 giorni, al Cliente sarà concesso di entrare nei Locali per ritirare la sua proprietà dalla Società. Nel visitare i Locali, il Cliente si atterrà (e si accerterà che i suoi dipendenti, agenti e subcontraenti si attengano):

  • 7.1alla politica sulla sicurezza dei locali del Cliente e alle norme in materia di salute e sicurezza; e
  • 7.2a tutte le altre politiche del Cliente che si applichino alle persone a cui è consentito l’accesso ai Locali; in ogni caso quando queste siano in vigore.

9. Mancata consegna

9.1 La quantità inclusa in ciascuna consegna di Merci, così come registrata dalla Società al momento del ritiro presso il luogo di attività della Società, è la prova inoppugnabile della quantità ricevuta dal Cliente alla consegna, a meno che il Cliente non possa fornire una prova concludente che dimostri il contrario.

9.2 La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali mancate consegne delle Merci (anche se causate da negligenza della Società). Ad ogni modo, nel caso in cui si riscontri una responsabilità per una mancata consegna per una qualunque ragione, la Società non ne risponde a meno che non venga notificata per iscritto entro 7 giorni dalla data in cui si sarebbero dovute ricevere le Merci secondo l’ordinario corso degli eventi; inoltre, qualunque responsabilità della Società per una mancata consegna delle Merci è limitata, a discrezione della Società, alla consegna delle Merci in un tempo ragionevole e/o all’emissione di una nota di credito alla tariffa proporzionale del Contratto in rapporto alla fattura inviata per tali Merci.

10. Rischio e titolarità

10.1 Tranne in caso di Contratto internazionale di fornitura, il rischio per danni o perdita delle Merci passa al Cliente:

  • 1.1alla consegna; o
  • 1.2a partire dalla data in cui il Cliente risulta inadempiente (in base al significato definito per tale espressione nella clausola 10.2); o
  • 1.3a partire dalla data in cui, pur essendo le Merci pronte per la consegna, la consegna o l’esecuzione del Contratto viene posposta su richiesta del Cliente; a seconda di quale opzione si verifichi prima. Per dissipare qualunque dubbio, la consegna delle Merci è considerata portata a termine prima dello scarico delle Merci.

10.2 Ai fini della clausola 10.1.2, “inadempiente” è il Cliente che non prende in carico la consegna delle Merci nella data prevista o che non fornisce un indirizzo per la consegna delle Merci (ove applicabile e secondo necessità).

10.3 A prescindere dalla consegna e dal passaggio del rischio correlato alle Merci o da qualunque altra disposizione delle presenti Condizioni, la titolarità delle Merci non passa al Cliente e rimane della Società fino alla ricezione da parte della Società del pagamento totale (in contanti o in fondi disponibili) del prezzo delle Merci e di tutte le altre merci vendute o la cui vendita è stata concordata dalla Società al Cliente e per le quali è previsto un pagamento esigibile secondo contratto.

10.4 Fino al momento del passaggio della titolarità delle Merci al Cliente, il Cliente deve:

  • 4.1tenere le Merci su base fiduciaria come depositario della Società;
  • 4.2tenere le Merci (senza alcun costo per la Società) separate da tutte le altre merci del Cliente o di qualunque parte terza e adeguatamente conservate, protette e assicurate in modo tale che restino prontamente identificabili come proprietà della Società;
  • 4.3non distruggere, non imbrattare e non oscurare nessun marchio identificativo o confezione delle Merci o correlato alle Merci;
  • 4.4mantenere le Merci in condizioni soddisfacenti, assicurate per conto della Società per il loro prezzo totale contro tutti i rischi in modo ragionevolmente soddisfacente per la Società e, su richiesta, produrre la polizza assicurativa relativa alla Società; e
  • 4.5amministrare i proventi dell’assicurazione cui si fa riferimento nella clausola 10.4.4 a titolo fiduciario per conto della Società e non mescolarli con nessun’altra somma, né depositarli su un conto bancario scoperto.

10.5 Il Cliente può rivendere le Merci prima del passaggio della titolarità esclusivamente alle seguenti condizioni:

  • 5.1qualunque vendita deve essere effettuata nel corso ordinario dell’attività del Cliente a pieno valore di mercato; e
  • 5.2tale vendita dovrà essere una vendita della proprietà della Società per conto proprio del Cliente e il Cliente tratterà in veste di titolare nell’effettuare tale vendita.

10.6 Fino al passaggio della titolarità delle Merci dalla Società al Cliente, la Società ha diritto in qualunque momento a richiedere al Cliente di consegnare le Merci alla Società e, nel caso in cui il Cliente non lo faccia in maniera tempestiva, a entrare nei locali del Cliente o di una terza parte in cui siano stoccate le Merci al fine di ispezionare o rientrare in possesso delle Merci e il Cliente concede alla Società, ai suoi agenti e ai suoi dipendenti una licenza irrevocabile per entrare in qualunque momento nei locali in cui sono o potrebbero essere conservate le Merci per svolgere quanto sopra riportato. La Società ha diritto a recuperare il pagamento delle Merci anche se la titolarità di una delle Merci non è stata trasferita dalla Società.

10.7 Il Cliente non ha diritto a dare in pegno o altrimenti gravare, a titolo di garanzia per indebitamento, nessuna delle Merci che restano proprietà della Società, ma nel caso in cui il Cliente lo facesse, tutti gli importi che il Cliente debba alla Società (fermo restando qualsivoglia altro diritto o rimedio della Società) diventano tempestivamente esigibili e pagabili.

11. Garanzie e responsabilità

11.1 Se la Società non è l’azienda produttrice delle Merci, la Società si sforzerà per trasferire al Cliente il beneficio di qualunque garanzia concessa alla Società.

11.2 Ferme restando le altre disposizioni di queste Condizioni, la Società garantisce che al momento della consegna (e per un periodo di 12 mesi a partire dalla data della consegna) le Merci:

  • 2.1se le specifiche delle Merci sono state fornite dalla Società, saranno di qualità soddisfacente secondo il significato riportato nel Sale of Goods Act 1979; e
  • 2.2presenteranno materiali tutti conformi alle specifiche delle Merci.

11.3 La Società non risponde per nessuna violazione di nessuna delle garanzie della clausola 11.2 a meno che:

  • 3.1il Cliente non fornisca una notifica scritta (che la consegna venga rifiutata o meno dal Cliente) del difetto alla Società e, se il difetto è il risultato di un danno riportato durante il trasporto e solo se la Società ha qualche responsabilità al riguardo, al corriere entro 7 giorni dalla consegna o, se il difetto non è risultato evidente durante una normale ispezione ragionevole, entro 7 giorni dalla scoperta del difetto, ma, in ogni caso, non oltre i [12 mesi] dalla data di consegna, fatto salvo il caso in cui le Merci vengano fornite per l’esportazione al di fuori del Regno Unito, nel cui caso non si applicherà questa clausola 11.3.1 ma la clausola 15.6; e
  • 3.2dopo la ricezione della notifica, alla Società non venga concessa una possibilità ragionevole di riesame di tali Merci difettose e, a tale scopo, il Cliente consenta ai rappresentanti o agenti della Società di entrare nei propri locali per ispezionare le Merci difettose entro 14 giorni dalla presentazione di una richiesta da parte della Società.

11.4 La Società non risponde per nessuna violazione di nessuna delle garanzie della clausola 11.2 e non avrà alcuna responsabilità per nessun’altra garanzia o condizione se:

  • 4.1il difetto delle Merci o di parte di esse (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali restringimenti) deriva dall’utilizzo della proprietà del Cliente o di qualunque disegno, progetto, istruzione o specifica forniti dal Cliente;
  • 4.2il difetto deriva da una normale usura, da danno intenzionale, da negligenza o da condizioni di lavoro anomale o dal fatto che il Cliente non si è attenuto alle istruzioni della Società (tanto orali quanto scritte) in merito a, senza alcuna limitazione, stoccaggio, installazione, messa in funzione, utilizzo o manutenzione delle Merci o (se non ve ne sono) buone prassi commerciali;
  • 4.3il difetto deriva dal fatto che non è stata la Società a fabbricare i pezzi, i materiali o le attrezzature o a eseguire le lavorazioni, nel cui caso il Cliente ha solo diritto al beneficio di tale garanzia nella misura in cui è concessa alla Società dal fabbricante;
  • 4.4il Cliente continua a utilizzare tali Merci dopo aver inviato notifica di cui alla clausola 11.3;
  • 4.5il Cliente utilizza in modo improprio, modifica, manipola o ripara tali Merci senza il consenso scritto della Società.

11.5 Ferme restando le clausole 11.3 e 11.4 e, ove applicabile, la clausola 15.6, se una delle Merci non è conforme a una delle garanzie di cui alla clausola 11.2, la Società, a propria scelta, ripara oppure sostituisce le Merci (o il pezzo difettoso) a titolo gratuito o risarcisce al Cliente il prezzo di tali Merci alla tariffa proporzionale del Contratto, a patto che, se la Società lo richiede, il Cliente restituisca le Merci o un campione o il pezzo difettoso di tali Merci alla Società, a spese della Società, e che, su richiesta della Società, distrugga tutte le Merci rimanenti difettose.

11.6 Se la Società adempie alla clausola 11.5, non ha nessun’altra responsabilità per la violazione di nessuna delle garanzie di cui alla clausola 11.2 in relazione a tali Merci.

12. Limitazione di responsabilità

12.1 Fatta salva la clausola 11, le seguenti disposizioni delineano in maniera integrale la responsabilità finanziaria della Società (inclusa qualunque responsabilità per gli atti o le omissioni dei suoi dipendenti, agenti e subcontraenti) nei confronti del Cliente in relazione a e/o derivante da queste Condizioni, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

  • 1.1qualunque violazione delle presenti Condizioni o del Contratto; e
  • 1.2qualunque dichiarazione, affermazione, atto illecito o omissione, incluse, senza limitazioni, condotte negligenti derivanti o correlate al Contratto.

12.2 Salvo quanto espressamente disposto nelle presenti Condizioni, tutte le garanzie, le condizioni e gli altri termini impliciti per legge o per diritto consuetudinario (eccetto le condizioni implicite previste dalla Sezione 12 del Sale of Goods Act 1979 e dalla Sezione 2 del Supply of Goods and Services Act 1982) sono, nella più ampia misura consentita dalla legge, esclusi dal Contratto.

12.3 Nessun aspetto delle presenti Condizioni esclude o limita la responsabilità della Società in caso di decesso o lesione personale causati dalla negligenza della Società, falsa dichiarazione dolosa o responsabilità nei confronti dei consumatori per prodotti difettosi nel quadro del Consumer Protection Act 1987. SI RICHIAMA PARTICOLARMENTE L’ATTENZIONE DEL CLIENTE SULLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE CLAUSOLE 12.4, 12.5 E 12.6

12.4 Ferme restando e senza pregiudicare le clausole 9, 11.2 e 11.6, la responsabilità complessiva della Società per violazione di contratto, illecito (ivi inclusa la negligenza o la violazione di obbligazioni di legge o laddove le Merci violino, infrangano o utilizzino indebitamente i diritti di una terza parte), dichiarazioni non veritiere, restituzioni o altro derivante in correlazione all’esecuzione o all’esecuzione prevista del Contratto non supererà la somma di 5.000.000 £ e sarà stabilita in conformità alla nostra assicurazione sui prodotti e sulla responsabilità pubblica

12.5 La Società non risponde al Cliente per nessuna dichiarazione (se non fraudolenta), per nessuna garanzia o condizione sottintesa o altri termini impliciti, per nessun obbligo secondo legge consuetudinaria o, fermi restando i termini espliciti del Contratto, per nessuna perdita di profitti [né per i costi correlati al richiamo di prodotti] né per nessuna perdita o danno indiretto, speciale o consequenziale (sia esso per perdita di affari, perdita di valore di avviamento o altro), costi o spese o altre rivendicazioni di compensazione di qualsiasi genere (in qualunque modo si siano generati) che insorgano da o in correlazione alla fornitura delle Merci (ivi incluso qualunque ritardo nella fornitura o eventuali impossibilità di fornire le Merci nelle modalità previste dal Contratto o impossibilità totale di fornitura) o all’utilizzo o alla rivendita delle Merci da parte del Cliente.

12.6 La Società non accetta alcuna responsabilità laddove le Merci non possano essere fornite a seguito di un qualunque atto o omissione del Cliente e, in tal caso, il Cliente sarà comunque responsabile del pagamento delle Merci alla Società, come in caso di debita consegna.

13. Forza maggiore

13.1 In questa clausola, “Forza Maggiore” significa, in relazione alla Società, qualunque evento straordinario, interventi governativi, guerra o emergenza nazionale, proteste, sommosse, insurrezioni civili, incendi, esplosioni, alluvioni, epidemie, serrate, scioperi o altre vertenze di lavoro (siano esse relative o meno ai lavoratori di una delle parti), restrizioni o ritardi che coinvolgano i corrieri, ritardi o impossibilità nell’ottenere approvvigionamenti di materiali adeguati o idonei, o consegna o esecuzione tardiva, o mancata consegna o esecuzione da parte di fornitori o subcontraenti, regolamentazioni o embarghi su importazioni o esportazioni, black-out o guasti ai macchinari e atti, restrizioni, regolamentazioni, statuti, divieti o misure di qualunque genere da parte di enti governativi, parlamentari o locali, o qualunque altro evento al di fuori del controllo della Società.

13.2 Se la Società si trova interessata da eventi di Forza Maggiore, comunica prontamente all’altra parte la natura e la portata delle circostanze in questione.

13.3 La Società non risponde al Cliente né si intende che stia contravvenendo al presente Accordo in caso di ritardo nell’adempimento, o di impossibilità di adempimento, di nessuno dei suoi obblighi previsti dal Contratto se tale ritardo o impossibilità è dovuto a Forza Maggiore e il lasso di tempo per l’adempimento di tali obblighi previsti dal Contratto viene esteso di conseguenza. Se l’evento di Forza Maggiore prosegue per un periodo ininterrotto di oltre [12] mesi, una qualunque delle parti ha diritto a comunicare per iscritto all’altra parte la risoluzione del Contratto.

14. Proprietà intellettuale e informazioni confidenziali

14.1 Salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Società, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale esistenti, risultanti o correlati alle Merci (eccezione fatta per le Merci personalizzate o fabbricate in base alle specifiche del Cliente) o presenti in qualunque disegno associato, materiale fotografico di una descrizione, progetti, informazioni tecniche, descrizioni, cataloghi, cianografie, software o altri documenti o materiali forniti dalla Società al Cliente o prodotti al fine di fabbricare le Merci (tranne i casi in cui siano esclusivamente correlati alla proprietà del Cliente) saranno e resteranno attribuiti alla Società o verranno assegnati alla Società e, su richiesta scritta della Società, il Cliente accetta di produrre qualunque documento la Società ritenga necessario per l’applicazione di questa clausola.

14.2 Ferma restando la clausola 14.3, il Cliente tratta le Informazioni Confidenziali eventualmente acquisite come strettamente riservate e non le divulga a nessuna parte terza, eccetto secondo quanto disposto nella clausola 14.3; inoltre, il Cliente utilizzerà le Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dal Contratto e per nessun altro scopo in nessun momento.

14.3 Il Cliente può rivelare le Informazioni Confidenziali: 14.3.1 se e nella misura richiesta dalla legge o da un organo governativo o di vigilanza;

  • 3.2ai suoi dipendenti, agenti o subcontraenti che abbiano bisogno di conoscerle, a patto che tali dipendenti, agenti o subcontraenti siano vincolati da obblighi di riservatezza simili a quelli del Cliente;
  • 3.3se le informazioni sono già di pubblico dominio, salvo che per effetto di una violazione da parte del Cliente della presente clausola 14.3.

15. Termini per le esportazioni

15.1 Salvo diversamente richiesto dal contesto, qualunque termine o espressione definito o fornito con un significato specifico dalle disposizioni degli Incoterms assume lo stesso significato nelle presenti Condizioni, ma in caso di conflitto tra le disposizioni degli Incoterms e queste Condizioni saranno le ultime a prevalere.

15.2 Se le Merci vengono fornite per l’esportazione dal Regno Unito, si applicano le disposizioni della presente clausola 15 (fatti salvi eventuali termini speciali concordati Per Iscritto tra il Cliente e la Società), a prescindere da qualunque altra disposizione delle presenti Condizioni.

15.3 Il Cliente è responsabile per il suo adempimento a qualunque normativa o legislazione che disciplini l’importazione delle Merci nel paese di destinazione e per il pagamento di eventuali dazi sulle stesse.

15.4 Salvo diversamente concordato Per Iscritto tra il Cliente e la Società, tutte le Merci sono vendute “franco fabbrica” come descritto nella clausola 7.1 e la Società non è tenuta in alcun modo a fornire una notifica ai sensi della Sezione 32(3) del Sale of Goods Act 1979.

15.5 Se le Merci vengono fornite per l’esportazione dal Regno Unito, la Società presenta le Merci per i collaudi standard (i “Collaudi”) prima della consegna al Cliente. Non eseguiamo collaudi ma possiamo offrire la possibilità che lo scarico delle merci avvenga sotto la supervisione del cliente; normalmente, il cliente firma la dichiarazione di consegna per confermare che le merci sono state scaricate in maniera soddisfacente e che le quantità corrispondono.

15.6 Il Cliente o il suo rappresentante autorizzato può essere presente durante i Collaudi. La Società fornirà al Cliente almeno 7 (sette) giorni di preavviso scritto dalla data e dall’ora proposte dalla Società per l’esecuzione dei Collaudi. In caso di ritardo o di impossibilità del Cliente o del suo rappresentante autorizzato a partecipare ai Collaudi a tale orario, la Società si riserva il diritto di procedere con i Collaudi senza la presenza del Cliente. In ogni caso, il Cliente sarà responsabile dell’organizzazione dell’ispezione delle Merci presso i locali della Società prima dell’invio. In relazione alle Merci fornite per l’esportazione, la Società non ha alcuna responsabilità in conformità alla clausola 11.2 per nessun reclamo contro eventuali difetti delle Merci, che sarebbero stati evidenti al momento dell’ispezione, che venga effettuato dopo la spedizione o contro eventuali danni riportati durante il trasporto. La Società non si assume alcuna responsabilità per i difetti scoperti dal Cliente dopo che le Merci siano state esportate dal Regno Unito.

16. Risoluzione

16.1 Ai fini della presente clausola, una “Inadempienza” indica qualunque evento di tale genere, come descritto nella clausola 16.3.

16.2 Nel caso in cui si verifichi un’Inadempienza, la Società può, entro un lasso di tempo successivo ragionevole, posticipare o annullare qualunque consegna posteriore delle Merci, bloccare eventuali Merci in transito e trattare il Contratto in cui sono incluse le presenti Condizioni come risolto, senza alcun pregiudizio per i suoi diritti all’ottenimento del prezzo totale d’acquisto delle Merci consegnate e al risarcimento dei danni per le perdite subite a seguito di tale risoluzione. Laddove le Merci siano state consegnate ma non pagate, il prezzo diventa immediatamente esigibile e pagabile, indipendentemente da qualunque altro accordo contrario precedente.

16.3 Si considera Inadempienza una qualunque delle seguenti circostanze:

  • 3.1impossibilità da parte del Cliente a effettuare un pagamento quando tale pagamento è in scadenza;
  • 3.2violazione da parte del Cliente di uno qualunque dei termini e condizioni del Contratto;
  • 3.3se il Cliente conclude un accordo volontario con i propri creditori o viene sottoposto a procedura di amministrazione controllata o (se è un individuo o un’impresa) va in fallimento o (se è una società) viene posto in liquidazione (se non per fini di fusione o ristrutturazione); o
  • 3.4un creditore ipotecario prende possesso, o si nomina un curatore, sulla proprietà o sul patrimonio del Cliente; o
  • 3.5il Cliente cessa, o minaccia di cessare, di svolgere la propria attività; o
  • 3.6la Società apprende ragionevolmente che si sta per verificare uno degli eventi summenzionati in relazione al Cliente e lo comunica di conseguenza al Cliente.

16.4 Tutti i diritti e gli obblighi delle parti cessano di produrre effetti immediatamente dopo la risoluzione del Contratto, fatto salvo che tale risoluzione non incide:

  • 4.1sui diritti e sugli obblighi maturati dalle parti in data di risoluzione; e
  • 4.2sull’entrata in vigore o sul mantenimento in vigore di disposizioni esplicitamente o implicitamente intese per l’entrata o per il mantenimento in vigore al momento della risoluzione o dopo la risoluzione.

17. Cessione e subappalto

17.1 Il Cliente non è autorizzato a cedere il Contratto né parte di esso senza il consenso previo scritto della Società.

17.2 La Società può cedere, trasferire o subappaltare il Contratto o parte di esso a qualunque individuo, impresa o società.

18. Generale

18.1 Nessun diritto o rimedio della Società ai sensi del Contratto pregiudica nessun altro diritto o rimedio della Società previsto dal Contratto o da altre fonti.

18.2 L’impossibilità o il ritardo da parte della Società nell’applicazione o nella parziale applicazione di una delle disposizioni del Contratto non si interpreterà come una rinuncia a nessuno dei diritti previsti dal Contratto.

18.3 L’accettazione da parte della Società di qualsiasi violazione o di qualsiasi inadempimento del Cliente a quanto disposto dal Contratto non sarà considerato o interpretato in nessun caso come accettazione di successive violazioni o inadempimenti alle stesse disposizioni e non inciderà in alcun modo sugli altri termini del Contratto.

18.4 Le parti di questo Contratto concordano che nessun termine del presente Contratto potrà essere reso esecutivo in virtù del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 da parte di una persona terza rispetto a questo Contratto.

18.5 Se una delle disposizioni delle presenti Condizioni (o qualunque altra condizione o altro termine concordato per iscritto tra la Società e il Cliente) venisse ritenuta da qualunque ente giurisdizionale, amministrativo o di regolamentazione di autorità competente non valida in toto o in parte, inapplicabile, illegale, nulla, annullabile o irragionevole per qualunque ragione, tale disposizione verrà considerata separabile, nella misura di tale invalidità, inapplicabilità, illegalità, nullità, annullabilità e irragionevolezza, e le disposizioni rimanenti del Contratto, nonché la parte restante di tale disposizione stessa, rimarranno pienamente valide ed effettive.

18.6 La formazione, l’esistenza, la costruzione, l’esecuzione, la validità e tutti gli aspetti relativi al Contratto sono disciplinati dalla legislazione inglese e le parti si sottomettono alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali d’Inghilterra.

19. Notifiche

19.1 Qualunque notifica o altra comunicazione da sottoporre ai sensi delle presenti Condizioni deve essere presentata per iscritto e può essere consegnata oppure inviata per posta prioritaria o via fax.

19.2 Qualunque notifica o documento viene considerato debitamente presentato: se consegnato, all’ora della consegna; se spedito via posta, 48 ore dopo la spedizione; se inviato via fax, al momento della trasmissione.